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Notizia 23/01/2014

Rivalutazioni terreni e partecipazioni, undicesima volta al giro di boa


La legge di Stabilita' (L. 147/2013) ha riaperto ancora una volta, e questa e' l'undicesima, i termini per rideterminare ai soli fini fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, superficie ed enfiteusi) e delle partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati (possedute a titolo di proprieta' ed usufrutto), entrambi detenuti alla data del 1 gennaio 2014.
Prevista per la prima volta nel 2001 (L. 448/2001) e da ultimo dalla Legge di stabilita' 2013 (L. 228/2012), la normativa, che ha il duplice intento di fare cassa e di riallineare i valori di tali beni al prezzo di mercato, si presenta sostanzialmente immutata: cambiano solo la data di riferimento e la scadenza del pagamento.
I soggetti che possono accedere sono quindi al solito le persone fisiche che non agiscono nella sfera dell'impresa, le societa' semplici, le associazioni professionali ed gli enti non commerciali. Qualora intendano beneficiare della rivalutazione dovranno, entro il 30 giugno 2014, richiedere ad un professionista la redazione ed asseverazione di apposita perizia giurata e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore complessivo del terreno/partecipazione risultante dalla perizia le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Resta la possibilita' di rateizzare l'imposta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2014, con conseguente pagamento di interessi pari al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Il costo della perizia sara' comunque interamente deducibile poiche' andra' ad aumentare il valore del bene. Nel caso della rivalutazione di partecipazioni in cui e' la societa' e non i soci a richiedere la perizia, il costo relativo potra' essere dedotto dalla stessa come costo pluriennale in cinque anni.
Confermata, infine, la possibilita', gia' prevista dal D.L. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, per i contribuenti che abbiano gia' effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata, ovvero chiederne il rimborso, per un importo che non potra' essere superiore a quello dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.



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